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CONSEGNA LAVORI IN VIA D'URGENZA 6 classiche domande...

Aggiornamento: 14 mar 2023


verbale di consegna lavori in via d'urgenza
ESEMPIO: verbale di consegna lavori in via d'urgenza

Premetto che questo articolo, insieme a tutti quelli che pubblicherò, ha l'obiettivo di dare utili informazioni alle imprese impegnate nel settore degli appalti pubblici (Lavori, Servi e forniture) affinchè abbiano uno strumento di verifica e controllo sul generale andamento dell'appalto.

Se per alcuni di voi fossero necessari degli approfondimenti o delucidazioni non esitate a lasciare un commento e cercherò di rispondere quanto prima.


Ma ora veniamo a noi.


Capita, successivamente alla celebrazione della gara, che l’amministrazione proceda alla consegna dei lavori in via d’urgenza.


Molte imprese rimangono scettiche davanti a questo atto amministrativo, poiché sorge il dubbio sulla garanzia del pagamento in assenza della stipulazione del contratto e preferirebbero procedere alla firma del contratto prima di iniziare i lavori/servizi/forniture.


Giova premettere fin da subito, intanto, che la circostanza seppur legittima, ma a determinate e specifiche condizioni, riveste un ruolo del tutto ECCEZIONALE poiché non è la regola.


Ma vediamo gli aspetti più importanti:


1. Quando è possibile procedere alla consegna lavori in via d’urgenza!?

L’art.32 comma 8 del D.Lgs 50/16 prevede la possibilità solo nei seguenti casi:

a) Nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose;

(ad esempio l’intervento su strutture instabili, il sopraggiungere di eventi avversi che potrebbero indurre allagamenti su aree abitate, la messa in sicurezza di porzioni di strutture, decespugliamento/pulizia aree secche in corrispondenza di fabbricati preliminarmente alla stagione estiva, etc etc)

b) Ovvero per l’igiene e la salute pubblica;

(ad esempio interventi nella condotta fognaria, o di adduzione, gravata da precarie condizioni e vetustà, interventi per garantire la regolare distribuzione idrica, etc)

c) Ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

(ad esempio interventi atti alla salvaguardia dello stato di fabbricati storici, servizio di vigilanza su patrimonio artistico, etc etc)

d) Ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

(ad esempio interventi sul degrado di arenili in prossimità della stagione turistica, l’esecuzione di lavori in prossimità di eventi pubblici, l’inizio lavori precedentemente alla data di scadenza del finanziamento comunitario etc etc)


Al di fuori di queste condizioni, disporre una consegna in via d’urgenza è illegittimo.


2. In quale fase dell'appalto la consegna lavori in via d'urgenza è ammessa?:

Nel caso di appalti di lavori la consegna in via d’urgenza è ammessa solo successivamente alla verifica e soddisfacimento dei requisiti, pertanto solo quando l’aggiudicazione è diventata efficace e preliminarmente alla stipula del contratto.


Nel caso di servizi e forniture vi è una particolarità aggiuntiva, per effetto dell’art.8 comma 1 lett. a del c.d. “decreto semplificazioni” ( Dl 76/2020 conv. L. 120/2020) il quale dispone, fino al 30.06.2023, la consegna in via d’urgenza in deroga alla preventiva verifica dei requisiti dell’operatore economico. (E' evidente che poi i requisiti dovranno essere soddisfatti prima della stipulazione del contratto).

In definitiva la consegna in via d’urgenza può avvenire:

- Lavori: dopo la verifica e soddisfacimento delle verifiche dei requisiti dell’operatore economico; (dopo l’aggiudicazione efficace)

- Servizi e forniture: prima della verifica dei requisiti dell’operatore economico ma fino al 30.06.2023;

In entrambi i casi la stipulazione del contratto dovrà avvenire tra il 35mo (solo per i contratti sopra soglia e senza utilizzo di mercati elettronici) e 60mo giorno dall’aggiudicazione divenuta efficace.


3. I tempi dell'appalto decorrono?

SI!!..Il tempo contrattuale decorre dalla data presente nel verbale di consegna lavori in via d’urgenza.


4. La mancata stipulazione del contratto espone l'impresa al rischio di non essere pagata?:

NO!!...Infatti, tralasciando l'eventualità di un lavoro/servizio/fornitura difforme dal pattuito, laddove dovessero sopraggiungere problemi in riferimento all’eventuale anomala aggiudicazione - ad es. ricorso contro l’aggiudicazione -, l’impresa che nel frattempo abbia eseguito lavorazioni, servizi e forniture preliminarmente alla stipulazione del contratto, non decade dal diritto di vedersi riconosciuti i lavori/servizi/forniture eseguiti.


5. L'impresa può recedere dal rapporto prima della stipulazione del contratto?

Solo nel caso in cui il contratto non dovesse essere stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione efficace (art. 4 comma 1 del c.d. “Decreto semplificazioni”). In questo caso l’impresa laddove volesse, potrebbe procedere alla recessione del rapporto ( e non alla RICHIESTA di recessione!!) mediante atto notificato alla stazione appaltante, senza il pagamento di alcun indennizzo, se non le spese contrattuali documentate.


6. E' un documento idoneo a ricevere riserva?

SI!!..Il verbale è un documento idonea a ricevere riserva (vedi Il verbale di consegna lavori - Riserve)


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