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R.T.I. : Quote di Partecipazione, Quote di Qualificazione, Quote di esecuzione

Aggiornamento: 11 set 2023

Com’è noto, 2 o più imprese possono partecipare alla gara d’appalto presentandosi in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.), secondo quanto disposto dall’art. 3 lett. u del Dlgs. 50/16, la cui ammissione è prevista dall’art. 45 D.Lgs. 50/16.

Il raggruppamento, quindi, costituisce un unico operatore economico e presenterà un’unica offerta.

Le motivazioni che spingono le imprese a raggrupparsi possono essere di tipo pratico e operativo oppure necessarie al raggiungimento dei requisiti, in merito a categoria e classificazione SOA, previsti dal bando di gara.

In ambedue i casi si dovrà pertanto indicare un’impresa mandataria, con poteri di rappresentanza dell’R.T.I, conferita con apposito mandato collettivo speciale, e imprese mandanti.

Durante la fase di presentazione dell’offerta dovrà essere indicata la compagine del raggruppamento con le relative quote di qualificazione ovvero quelle rappresentate da ciascuna impresa a soddisfacimento dei requisiti posti a base di gara.

Esempio, importo appalto 4.300.000,00 €, suddiviso secondo le seguenti categorie:

Categorie

Importo €

OG1

2.500.000,00

OG3

1.000.000,00

OG11

750.000,00

OS21

50.000,00

La RTI, costituito da 3 operatori economici, si presenta con le seguenti quote di qualificazione:

Categorie

Op. Econom. 1

Op. Econom. 2

Op. Econom. 3

OG1

100%

50%

0 %

OG3

0 %

100 %

0 %

OG11

100 %

20 %

0 %

OS21

0 %

0 %

100 %

Per cui le quote di qualificazione nell'esempio risultano:

Operatore Economico 1: 75,58 % MANDATARIA

Operatore Economico 2: 55,81 % MANDANTE

Operatore Economico 3: 11,62 % MANDANTE


Tendenzialmente le quote di qualificazione definiscono implicitamente le quote di partecipazione e di esecuzione dell’appalto, se non diversamente specificato.


Ma vediamo più nel dettaglio cosa si intende con le predette “quote di partecipazione ed esecuzione”:

- quote di partecipazione, riguardano il “peso o l’incidenza” che ogni operatore economico (impresa, consorzio ecc) possiede relativamente alla suddivisione di costi e utili all’interno del raggruppamento.

- quote di esecuzione, invece, rappresentano la parte di lavoro, servizio o fornitura che sarà realizzata fattivamente dal singolo operatore economico.


In tutti i casi dovranno obbligatoriamente essere indicate nell’offerta


Ma possono essere modificate le quote di esecuzione, lasciando inalterate quelle di qualificazione?

La risposta è affermativa ma solo a patto di determinate condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, da valutarsi caso per caso.


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