Com’è noto, 2 o più imprese possono partecipare alla gara d’appalto presentandosi in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.), secondo quanto disposto dall’art. 3 lett. u del Dlgs. 50/16, la cui ammissione è prevista dall’art. 45 D.Lgs. 50/16.
Il raggruppamento, quindi, costituisce un unico operatore economico e presenterà un’unica offerta.
Le motivazioni che spingono le imprese a raggrupparsi possono essere di tipo pratico e operativo oppure necessarie al raggiungimento dei requisiti, in merito a categoria e classificazione SOA, previsti dal bando di gara.
In ambedue i casi si dovrà pertanto indicare un’impresa mandataria, con poteri di rappresentanza dell’R.T.I, conferita con apposito mandato collettivo speciale, e imprese mandanti.
Durante la fase di presentazione dell’offerta dovrà essere indicata la compagine del raggruppamento con le relative quote di qualificazione ovvero quelle rappresentate da ciascuna impresa a soddisfacimento dei requisiti posti a base di gara.
Esempio, importo appalto 4.300.000,00 €, suddiviso secondo le seguenti categorie:
Categorie | Importo € |
OG1 | 2.500.000,00 |
OG3 | 1.000.000,00 |
OG11 | 750.000,00 |
OS21 | 50.000,00 |
La RTI, costituito da 3 operatori economici, si presenta con le seguenti quote di qualificazione:
Categorie | Op. Econom. 1 | Op. Econom. 2 | Op. Econom. 3 |
OG1 | 100% | 50% | 0 % |
OG3 | 0 % | 100 % | 0 % |
OG11 | 100 % | 20 % | 0 % |
OS21 | 0 % | 0 % | 100 % |
Per cui le quote di qualificazione nell'esempio risultano:
Operatore Economico 1: 75,58 % MANDATARIA
Operatore Economico 2: 55,81 % MANDANTE
Operatore Economico 3: 11,62 % MANDANTE
Tendenzialmente le quote di qualificazione definiscono implicitamente le quote di partecipazione e di esecuzione dell’appalto, se non diversamente specificato.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa si intende con le predette “quote di partecipazione ed esecuzione”:
- quote di partecipazione, riguardano il “peso o l’incidenza” che ogni operatore economico (impresa, consorzio ecc) possiede relativamente alla suddivisione di costi e utili all’interno del raggruppamento.
- quote di esecuzione, invece, rappresentano la parte di lavoro, servizio o fornitura che sarà realizzata fattivamente dal singolo operatore economico.
In tutti i casi dovranno obbligatoriamente essere indicate nell’offerta
Ma possono essere modificate le quote di esecuzione, lasciando inalterate quelle di qualificazione?
La risposta è affermativa ma solo a patto di determinate condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, da valutarsi caso per caso.
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