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MIGLIORIE E VARIANTI MIGLIORATIVE nei contratti pubblici di lavoro

E’ noto che durante la partecipazione ad un gara d’appalto, quando la selezione delle offerte è basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Operatore Economico (O.E.: impresa, R.T.I., consorzio etc) deve procedere, secondo quanto indicato nel disciplinare, proponendo idee migliorative da apportare al progetto posto a base di gara.


E’ altrettanto noto nel caso di appalto integrato, - progetto esecutivo + lavori (circostanza già aggiornata al nuovo codice dei contratti pubblici n°36/2023), - l’operatore economico dovrà sviluppare il progetto esecutivo, dettagliandolo - e quindi migliorandolo -, secondo le disposizioni del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E) elaborato dal committente.


In entrambi i casi l’operatore economico deve proporre/disporre delle “MIGLIORIE” rispetto al progetto approvato dalla stazione appaltante.


Capita, a volte, che dette migliorie vengano spinte fino al limite del concetto, trasformandosi in vere e proprie “VARIANTI MIGLIORATIVE”. Il risultato, nel caso di un appalto con offerta economicamente più vantaggiosa, è quello della mancata aggiudicazione mentre, nel caso di appalto integrato, è quello di cambiare l’idea progettuale, creando, illegittimamente poiché non richieste dalla staz. appaltante, le condizioni per una richiesta di maggiori economie da parte dell’O.E..

E’ quindi opportuno delineare meglio i confini delle due condizioni tra loro evidentemente alternative.

Dapprima si richiama il concetto di miglioria e variante:

MIGLIORIA: E’ proposta dall’impresa ed è approvata, discrezionalmente, dal committente. NON deve cambiare le soluzioni tecniche del progetto posto a base di gara, ma incrementarne la qualità o valorizzarne gli aspetti tecnici, magari anche con piccole opere aggiuntive a corredo delle predette soluzioni tecniche.

VARIANTE MIGLIORATIVA: (Tralasciando la proposta migliorativa dell'appaltatore che segue una dinamica diversa rispetto al caso in esame!) E’ proposta dal committente e possono introdurre modifiche al contratto e quindi al progetto. Deve essere prevista nel bando di gara e rispettare i requisiti di ammissibilità imposti dal codice dei contratti pubblici riportati nei documenti d’appalto.


Volendo quindi fare un esempio.

- Nel caso ci si trovi in fase di gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per la costruzione di una strada, l’impresa come miglioria intanto dovrà rispettare i requisiti riportati nel disciplinare e, ad ogni modo, non potrà proporre idee che si decontestualizzino dall’oggetto dell’appalto come ad esempio la realizzazione di un “piccolo fabbricato per deposito attrezzature” - se questo non definito in progetto – pur nella presenza di un’area che potrebbe ospitarlo. In questo caso verosimilmente la commissione non assegnerà alcun punteggio alla proposta. Diverso invece sarebbe se l’impresa proponesse una segnaletica luminosa in corrispondenza di un incrocio, l’aggiunta del guard rail per motoveicoli o una guard rail con finitura lignea, una migliore vernice per la segnaletica, etc. In quest’ultimo caso infatti i componenti sopradetti saranno certamente ricompresi nell’appalto e l’O.E è riuscito a migliorarne la qualità, funzionalità o/e l’estetica.

- Nel caso di appalto integrato vigono le stesse regole, ma in questo caso la discriminate ricade sul fatto che la proposta arrivi successivamente all’assegnazione dell’appalto e la circostanza verrebbe considerata dalla S. App., condizione per chiedere maggiori economie da parte dell'O.E. ma in presenza di una variazione strutturale del contratto e, quindi, del progetto .

In definitiva la “miglioria”, dettaglia e perfeziona il progetto nei suoi tratti qualitativi/funzionali/estetici o, nel caso, di servizio senza modificarne la natura che deve rimanere corrispondente alle necessità/esigenze della stazione appaltante mentre la “variante migliorativa” è indotta, non certo dalle scelte soggettive dell’O.E., ma da precise volontà della stazione appaltante (ad esempio per circostanze imprevedibili, per l’adeguamento ad un nuovo materiale più performante, per sopravvenute normative, etc.) - quindi in fase esecutiva - le quali possono integrare/variare l’idea di partenza - secondo i limiti stabiliti -, e quindi il contratto e il progetto approvato, pur conservando la natura stessa dell’opera in appalto. In quest’ultimo caso, verosimilmente, il costo complessivo d’appalto varierà.

Ben altra cosa, invece è l’errore progettuale!!!


Nel caso ci fossero argomenti di interesse potete inviarmi la proposta mediante i form di contatto

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