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VARIANTI / MODIFICHE DI DETTAGLIO luci ed ombre ...

Aggiornamento: 20 mar 2023

Una circostanza frequente durante l’esecuzione dell’opera, è la necessità di apportare delle modifiche al progetto. In generale queste modifiche possono essere suddivise in due categorie ovvero:

- Varianti in corso d’opera; (art. 106 D.Lgs 50/16art. 149 D.Lgs 50/16 M. beni tutelati)

- Varianti dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori (DL); (D.M 49/18 art. 8 c. 7)

Il presente articolo vuole approfondire le varianti di dettaglio.


Come indicato il riferimento normativo è il DM. 49/18 e più precisamente l’art. 8: “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” comma 7 che recita:

“Il DL può disporre modifiche di dettaglio NON comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale comunicandole preventivamente al RUP”.

La norma, quindi, impone due obblighi:

1. Le modifiche non possono variare l’importo del contratto;

2. Devono essere comunicate al RUP preliminarmente alla disposizione;


A questo punto è necessario capire dapprima cosa s’intenda con il termine “dettaglio” e poi come si applica la norma evitando un potenziale contenzioso con l’impresa o con la stazione appaltante, poiché, non và dimenticato, che è il DL a disporre la modifica.


Orbene, quindi, un percorso logico da seguire in questi casi si potrebbe ricondurre a 3 passaggi fondamentali:


I° Passaggio: La modifica da proporre può essere classificata di dettaglio?

Una vera e propria definizione non la si trova nella norma, pertanto si entra nel campo discrezionale del singolo individuo e ciò fa emergere il primo smarrimento poiché ciò che può essere un dettaglio per la DL, potrebbe non esserlo per l’impresa o per il RUP e quindi la decisione deve essere valutata con estrema cautela. A tal proposito, di seguito si riporta una sorta di riferimento, fatto dallo scrivente e da usarsi laddove si volesse, come guida per una preliminare valutazione oggettiva e di massima in merito alla valutazione del concetto di dettaglio, senza per questo sostituirlo alla norma.

Considerando, l’invariabilità dell’importo contrattuale, la modifica è di dettaglio se soddisfa il maggior numero dei seguenti punti contemporaneamente, ovvero:

a) Risulta di scarso rilievo tecnico;

b) Non varia la natura del progetto;

c) Non altera in maniera sostanziale il progetto;

d) Non sbilancia le proporzioni quantitative delle lavorazioni o categorie di lavorazioni;

e) Non introduce Nuove Lavorazioni (poiché non contrattuali);


In definitiva si rimane all’interno delle somme stabilite nel quadro economico dell’appalto.

Si può notare che a differenza della precedente normativa D.Lgs 163/06 e D.P.R. 207/10 sono state eliminate le percentuali delle categorie di lavoro.


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In riferimento alle modifiche sostanziali si richiama l’art. 106 comma 4 lettera a), b), c), d) del D.Lgs 50/16;

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II° Passaggio: valutazione del RUP:

L’ulteriore obbligo normativo è quello di comunicare preliminarmente - e lo scrivente consiglia con congruo anticipo - al RUP la necessità di apportare modifiche di dettaglio. Il RUP, quindi, sarà informato sulla circostanza, ed eseguirà le proprie valutazioni approvando o meno quanto comunicato dal DL. Infatti non è detto che la valutazione del RUP coincida con quella del DL in merito al concetto di “dettaglio”.

Vi è da aggiungere, però, che la norma non definisce con quanto anticipo debba essere fatta la comunicazione al RUP e tantomeno i tempi di riscontro del RUP. In ogni caso è conveniente disporre la modifica solo quando è condivisa dal RUP mediante atto scritto, anche per evitare eventuali contestazioni in fase di collaudo.


III° Passaggio: Rapporto con l’impresa:

L’impresa essendo parte attiva del contratto non deve essere considerata soggetto passivo alla quale imporre la disposizione di dettaglio, ma al contrario è auspicabile, con l’obiettivo di allontanare la possibilità di contestazioni, un proficuo dialogo. Si consiglia all’impresa di procedere all’esecuzione della modifica solo dopo l’emissione di un ordine di servizio che legittimi la variazione e si ricorda che l’ordine di servizio obbliga la lavorazione impartita ma è anche un atto idoneo a ricevere riserva laddove si volesse contestare quanto ordinato.

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